Capire la differenza tra polizza infortuni e assicurazione per responsabilità civile

La prima è un contratto che stipulo con una compagnia assicuratrice che può avere come beneficiario me stesso o un’altra persona e che prevede, in caso di infortunio, un risarcimento basato sul massimale assicurato previsto dal contratto. Non è obbligatorio per legge come l’RCA pertanto, trattandosi di una tutela aggiuntiva che scelgo liberamente di avere per me o per un altro, non risponde ai tabellari ministeriali previsti per il risarcimento ma va in base al massimale scelto al momento della sottoscrizione della polizza in base al quale pagherò un premio più o meno alto all’assicurazione. In base al massimale, i punti percentuale di invalidità permanente mi diranno qual è la cifra a cui ho diritto. Ad esempio se decidessi per un massimale assicurato di 80.000 € e riportassi un danno permanente quantificato in un 3% riceverei un indennizzo pari ad € 2.400. Per lo stesso infortunio se avessi stipulato un contratto con un massimale di 100.000 mi vedrei invece riconoscere il 3% di 100.000 cioè 3.000 €.

FRANCHIGIE sulle polizze infortuni

E’ molto probabile che all’interno del contratto di polizza infortuni siano previste una o più franchigie. La franchigia è una parte del danno che non viene corrisposta e che può essere espressa o in termini assoluti (€) o in termini di percentuale. Potrei avere ad esempio una franchigia sui primi 3 punti % di invalidità, questo vorrebbe dire non ho diritto al risarcimento sui questi primi 3 punti. Vi sono diversi tipi di franchigie per i danni di invalidità permanente, vediamo i più comuni:

  • FRANCHIGIA ASSOLUTA

  • FRANCHIGIA ASSORBIBILE

  • FRANCHIGIA A CAPITALE SUDDIVISO

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Nel caso della franchigia assoluta i primi 3 punti (come nell’esempio precedente) non vengono risarciti in nessun modo, mentre nel caso di capitale suddiviso potrei aver diritto a una percentuale ridotta su quei primi punti secondo i termini del contratto, nel caso della franchigia assorbibile si prevede che nel caso in cui le lesioni di invalidità superino uno scaglione stabilito di valutazione, la franchigia può essere assorbita nella sua interezza, questo vuol che la franchigia non viene applicata nel momento in cui si supera una determina soglia di risarcimento: poniamo che io abbia una franchigia del 3% che viene però assorbita nel caso di danni superiori al 10%, questo vuol che la franchigia viene applicata soltanto se il mio infortunio rientra nei primi 9 punti di invalidità. La franchigia può riguardare più aspetti del risarcimento: punti di invalidità (i casi precedente), spese mediche, diaria generica e diaria da ricovero oppure tipologie di lesioni.

Infortuni al conducente

Normalmente un contratto RCA non copre i danni al mezzo che ha procurato l’incidente né al suo conducente. A questo punto interviene, nel caso in cui l’avessimo stipulata, la polizza infortuni al conducente che va a risarcire le lesioni riportate dal conducente dell’auto, che segue comunque la stessa logica delle polizze infortuni appena descritte, vi consigliamo pertanto di controllarne il massimale e le relative franchigie, in particolare se la polizza fosse legate al SOLO stipulante e non al conducente generico del mezzo.
Con una piccola spesa possiamo pertanto al momento della stipula della RCA avere una garanzia aggiuntiva, vi facciamo notare inoltre che questa va a cumularsi con l’eventuale risarcimento RCA, come del resto tutte le polizze infortuni.